primo piano
Il 23 marzo 2012 è scaduto il termine per comunicare al SFR il possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 26250 del 12.11.2009.
La ditta che non ha provveduto a tale comunicazione deve considerare decaduta la validità delle proprie autorizzazioni.
La ditta che non ha intenzione di proseguire l'attività per l'esercizio della quale era titolare dell'autorizzazione oppure la ditta che rientri nelle categorie esonerate dal possesso dell'autorizzazione stessa (commerciante al dettaglio di vegetali, produttore di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta autorizzati o cedono direttamente ad utilizzatori finali) deve restituire a questo Servizio Fitosanitario Regionale l'autorizzazione in originale.
La ditta che, invece, intende proseguire o riprendere l'attività deve obbligatoriamente richiedere nuove autorizzazioni, compilando il MODELLO A.
Si ricorda che, a seguito della decadenza della validità dell'autorizzazione, è vietata l'attività di produzione, commercializzazione, importazione dei vegetali e prodotti vegetali oggetto della regolamentazione fitosanitaria, pena la comminazione di sanzioni ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.214/2005.
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